Fatacarabina

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lunedì 30 giugno 2008

Intercettazioni

Per capire: ecco l'analisi dettagliata del disegno di legge del Governo del consigliere nazionale Unci Alessandro Galimberti .

Articolo 1
c.1) Amplia i doveri di astensione del giudice, aggiungendo l'ipotesi se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni sul procedimento affidatogli.
c.2 e 3) Prevede una nuova ipotesi che obbliga il procuratore capo a sostituire il pm durante l'udienza, se questi è stato nel frattempo indagato per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio (relativi al suo procedimento). Analogo potere ha il procuratore di corte d'appello su capo e sostituti della procura.
Articolo 2
Modifica la disciplina del segreto, stravolgendo la norma chiave della procedura penale, art 114 cpp (copiando pedissequamente dal ddl Mastella). Vieta la pubblicazione del contenuto degli atti di indagine, anche parziale e in forma riassuntiva, sia degli atti del pm sia della difesa fino alla chiusura dell'indagine preliminare ovvero fino dopo l'udienza preliminare, anche se non sussiste più il segreto.
Pertanto non potranno più essere pubblicate nemmeno le ordinanze di custodia cautelare.
Inoltre, come il ddl Mastella, vieta per sempre la pubblicazione di conversazioni intercettate e anche di flussi telematici (posta elettronica etc) di cui sia stata disposta la distruzione - perché non rilevanti ai fini del procedimento per cui sono state attivate - senza distinguere tra posizione dell'indagato e quella di terzi estranei.
La modifica dell'art. 115 cpp impone poi al procuratore della repubblica di informare immediatamente il Consiglio dell'ordine dei giornalisti per le violazioni del divieto di pubblicazione: il consiglio dovrà adottare un provvedimento entro 30 giorni, potendo disporre la sospensione disciplinare fino a tre mesi del giornalista.
Articolo 3
Nuovi limiti per intercettazioni telefoniche, acquisizione tabulati, e intercettazioni ambientali. Alza da 5 a 10 anni la pena che rende attivabili tali mezzi di prova. Il limite resta a 5 anni solo per i delitti contro la pubblica amministrazione. Limite di 5 anni di pena anche se si tratta di reati contro la persona, ma solo se sia la parte offesa a chiedere l'attivazione nei luoghi (e/o utenze telefoniche) di sua disponibilità.
Articolo 4
Il decreto che autorizza le intercettazioni è firmato dal tribunale collegiale, e non più dal giudice preliminare. Le intercettazioni devono essere assolutamente indispensabili per provare il reato e analiticamente giustificate dal pm che le chiede (ma per mafia, terrorismo e minaccia con il mezzo del telefono bastano sufficienti indizi). Il decreto vale 15 giorni, rinnovabile di volta in volta per un massimo di tre mesi.
Articoli 6, 7 e 8
Modalità di svolgimento e acquisizione delle intercettazioni. Tra l'altro: consentito l'uso in un procedimento diverso solo se si tratta di gravi reati (mafia, terrorismo, traffico di armi, di droga, violenza sessuale, rapina, sequestro di persona etc).
Articolo 9
Modifica l'art 292 cpp. Il giudice non può più inserire le intercettazioni telefoniche all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare; può richiamarle solo nel contenuto e deve allegarle a parte nel fascicolo del futuro processo.
Articolo 10
L'obbligo del segreto si allarga a tutta l'attività (e non più solo agli atti) di indagine di pm e polizia giudiziaria.
Il pm non potrà più disporre in via eccezionale e con decreto motivato (quindi per necessità di indagine) la pubblicazione di atti dell'inchiesta.
Articolo 11
Allargamento dei casi dell'arresto obbligatorio in flagranza.
Articolo 12
Istituisce il funzionario responsabile della conservazione di verbali e dei supporti informatici contenenti le intercettazioni. Nuove regole di informazione obbligatoria alle amministrazioni da cui dipendono impiegati dello stato e ministri di culto indagati o arrestati.
Articolo 13
Modifiche al Codice penale.- Rivelazione illecita di segreti relativi a procedimento penale: pena aumentata fino a 5 anni per agente qualificato (magistrato, ufficiale di pg, cancellieri e impiegati), 1 anno se la rivelazione è per colpa. Pena di un anno anche per i testimoni che parlino dopo aver deposto.- La violazione di domicilio (3 anni di reclusione) si estende a ogni luogo privato.- Nuovo reato di accesso abusivo (informatico, ndr) ad atti del procedimento penale. Chiunque è soggetto a pene da 1 a 3 anni.- Pubblicazione arbitraria di atti del procedimento. Modificato l'art. 684 del codice penale: l'arresto (nel massimo) passa da 30 giorni a sei mesi, l'ammenda (nel massimo) da 258 a 750 euro.Se la pubblicazione riguarda però le intercettazioni telefoniche, tabulati, intercettazioni ambientali o di flussi informatici, l'arresto sale fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro.
Articolo 14
Responsabilità dell'editore per in relazione all'art 684cp (pubblicazione arbitraria di atti). Sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote (cioé da 25.800 euro a 465 mila euro, a seconda delle dimensioni e dei bilanci aziendali).
Articolo 15
Rettifiche. Modifiche alla legge sulla stampa (47/1948). Per radio e tv la rettifica deve essere pubblicata entro 48 ore dalla richiesta con le medesime modalità e fascia oraria della notizia cui si riferisce Per i siti informatici entro 48 ore dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, modalità di accesso e visibilità.La rettifica va pubblicata senza commento.Per la stampa non periodica l'autore e i co-obbligati devono provvedere entro 7 giorni alla pubblicazione della rettifica a proprie spese su due quotidiani nazionali.
Articolo 16
Abrogazione tecnica.
Articolo 17
Modifiche al codice della privacy (196/2003). In caso di violazione nella modalità di trattamento dei dati, il Garante può disporne il blocco quando vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. Il Garante può disporre anche la pubblicazione della decisione su una o più testate; l'Ordine nazionale e i consigli regionali, ma anche le associazioni di editori, possono far pervenire memorie difensive, o chiedere di essere sentiti.L'inosservanza delle decisioni del Garante è punita con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 18
Le modifiche contenute in questo disegno di legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge.

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